L’avvocato dei principi

emilio-petrini-mansi-291462Tutti hanno bisogno di un avvocato persino i nobili!

Nella città di Viareggio (in provincia di Lucca) esiste uno studio legale ad hoc che si occupa di diritto nobiliare ed è guidato dal conte Emilio Petrini Mansi della Fontanazza, procuratore specializzato in diritto nobiliare, coordinatore e docente del Corso di Perfezionamento in Diritto Nobiliare e Scienze Araldiche attivato presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, Consulente Tecnico d’Ufficio in Araldica presso il Tribunale di Lucca.

Petrini Mansi, ha ancora senso oggi parlare di diritto nobiliare?

Sì certo e come no ! Infatti anche se la vicenda del diritto nobiliare potrebbe sembrare conclusa con l’approvazione della Costituzione repubblicana che, nella sua XIV disposizione transitoria, afferma: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti”, in realtà le cose stanno diversamente dato che la medesima norma costituzionale continua precisando che: “I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome”. Da ciò tutta una serie di problemi, da quelli relativi all’accertamento dei predicati medesimi (feudi sui quali è appoggiato il titolo nobiliare di famiglia ad esempio i Colonna di Stigliano o i Mansi della Fontanazza ecc.) a quelli afferenti la necessità di chiarire cosa la norma volesse intendere allorché si riferiva ai titoli “esistenti” prima del ‘22 ed altro. Come si nota in realtà queste sono questioni molto concrete concernenti lo status personale di ognuno di noi e che pongono il diritto nobiliare al servizio dell’analisi e della soluzione di diversi problemi giuridici, di natura pubblicistica e privatistica, che ancora oggi impegnano le Corti di giustizia nazionali ed europee, pur se in modo umbratile e ignorato dalle cronache, troppo spesso concentrate sugli aspetti più “mondani” delle grandi famiglie che hanno fatto la storia del nostro Paese.
Vivendo oggi nelle repubbliche democratiche, non esistendo più i feudi e non potendo il “nobile” imporre qualsiasi tipo di “jus” che vantaggio si ha nell’essere riconosciuti come barone, conte o duca?
Non parlerei di vantaggi bensì di rispetto e tutela del patrimonio storico delle famiglie storiche. Quando ad esempio mi trovo a relazionare in sede congressuale e (come spesso accade) mi domandano che senso ha oggi richiedere un riconoscimento giudiziario del proprio status nobiliare rispondo: “Bhè semplice, è come decidere di restaurare un salone affrescato, andando al risparmio si può chiamare un imbianchino e farlo ridipingere tutto di bianco, di rosso o di blu oppure assumere un equipe di storici dell’arte e restauratori investendo economicamente molto di più, ma riportando alla luce quella meraviglia commissionata da chi ci ha preceduto in questa vita terrena lasciando a perenne memoria di gesta, alleanze matrimoniali, ecclesiastici etc. ”

Il suo studio legale offre un servizio di ricerca della genealogia familiare di coloro che “sospettano” tracce di sangue blu. Qual’è sommariamente il costo di questa procedura?
Non vi è un’unica risposta poiché queste ricerche hanno un grado di complessità molto elevato che impegnano storici e genealogisti per mesi su tutto il territorio nazionale, infatti la ricerca viene, per lo più, effettuata nei Comuni, nelle Parrocchie e negli archivi sia diocesani che notarili. Ciò al fine di arrivare ad accertare con certezza e la massima professionalità l’origine e la fondatezza storica delle diverse titolature.
Quali sono oggi gli stati sovrani che riconoscono un ruolo non solamente virtuale del titolo? Ovvero, dove essere conti veramente conta ?
Tutte le monarchie anche se costituzionali, pensiamo, ad esempio, a quelle a noi più vicine come Spagna, Belgio, Regno Unito, Principato di Monaco etc.
Una persona non nobile può essere investita legittimamente del titolo da una che lo è? Se sì con quali caratteristiche o limitazioni?
Sì ma da parte di chi è titolare di Fons Honorum cioè da colui che discende da un Sovrano che non abbia abdicato o abbia compiuto atti formali ed ufficiali di acquiescenza al nuovo ordinamento costituzionale. Costoro, infatti, che sono stati estromessi dal dominio politico di un territorio ed hanno subito pertanto una “compressione” nei loro diritti – “jus imperii” e “jus gladii” – conservano però come suole dirsi “in pectore et in potentia”, nella qualità di “Pretendente al Trono perduto”. Conserva, invece, in tutta la loro interezza, l’esercizio degli altri due diritti, “jus maiestatis e jus honorum”, che costituiscono la sua particolare Prerogativa che va sotto il nome di “FONS HONORUM”, connaturata nella sua funzione sovrana, che si esplica nella facoltà di “CREAR NOBILI ED ARMAR CAVALIERI” negli Ordini Cavallereschi di collazione dinastico-familiare del proprio Casato. Tale diritto si trasmette “Jure sanguinis” all’infinito, ai propri discendenti, in persona del “Capo di Nome e d’Arme della Dinastia”, onde il principio di diritto pubblico inglese “Rex non moritur” nel senso di perpetuazione dinastico-funzionale di tale Reale Prerogativa. L’esempio più eclatante ed a noi più vicino è l’ultimo Sovrano d’Italia, Re Umberto, che ha continuato ad esercitare la sua F.H. dall’esilio concedendo titoli nobiliari, rinnovandone, ampliando trasmissibilità dei titoli, riconoscimenti ecc. (i così detti provvedimenti Umbertini). Altre Stirpi che tutt’ora esercitano legittimamente la propria F.H. sono: Amoroso d’Aragona, d’Altavilla (d’Hauteville) Sicilia Napoli, Angelo Ducas Lascaris di Costantinopoli, Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Gagliardi De Curtis,  Lascari Paleologo di Costantinopoli-Serbia, Navigaiosi di Lemnos e Paternò Castello di Carcaci.

Vi è poi la “refuta” strumento legale che dinnanzi al notaio permette di trasmettere il proprio patrimonio nobiliare (titolo, trattamenti ed arma) ad un terzo soggetto ma rimane un atto privato, solo la magistratura può renderlo con una Sentenza un atto pubblico per quanto riguarda l’aggiunzione al cognome del predicato se presente e configurato. Ad es. Lo stesso Re Vittorio Emanuele II come ci tramanda Raffaele de Cesare ne “La fine di un Regno” per concedere al Generale Cialdini il titolo nobiliare di “Duca di Gaeta”, chiese preventivamente una esplicita “REFUTA” al Borbone già in esilio, costituendo il titolo un “appannaggio personale” dell’antico Sovrano. Più recentemente nel 1985 precisamente il 14 settembre il Principe Don Francesco, VIII Principe di Cerveteri e Capo della famiglia Ruspoli refutò al secondo genito Don Sforza Marescotto “Lillìo” il titolo di Principe di Cerveteri.

 

Un altro strumento legale regolato dal diritto nobiliare per la trasmissione dei diritti nobiliari e in questo caso anche del cognome  è ” l’aggregazione nobiliare ” che si distingue in:

1. la possibilità per l’ultimo della propria stirpe (condizione necessaria per l’utilizzo dell’istituto, infatti SOLO L’ULTIMO MASCHIO DELLA STIRPE è autorizzato a servirsene) di aggregare un terzo, creando una fictio iuris relativa alla conseguineità, per evitare l’estinzione del Casato. L’aggregato gode in tal modo di tutti i diritti e privilegi spettanti all’aggregante, tant’è che ne aggiunge il cognome al proprio, sostituendolo alla dipartita di quest’ultimo. Es. proprio in Casa nostra:

“ Il 18 agosto 1880 l’ultimo della Stirpe dei Marchesi Mansi di Lucca, Girolamo di Raffaello aggregò e lasciò erede delle sostanze e del nome il secondogenito del conte Stefano Orsetti il Conte Raffaello, Magnate d’Ungheria e Nobile di Lucca il quale perciò entrando a pieno titolo nella famiglia dell’aggregante come se ne fosse diretto discendente divenne Marchese e Patrizio di Lucca ed aggiunse al proprio il cognome Mansi, successivamente sostituendolo al proprio con la dipartita dell’aggregante.

I Marchesi Mazzarosa altra importante famiglia patrizia lucchese utilizzarono l’aggregazione per evitare l’estinzione e precisamente la prima volta nel 1732 istituendo un nuovo fidecommesso rigidissimo, trasferibile dall’ultimo della Stirpe alla figlia Maria Caterina e al marito Tommaso di Stefano Nieri, che assunse il cognome Mazzarosa con atto di Ser Antonio Rinaldi 17.7.1732, con tale atto si fa obbligo di trasmettere anche a persone estranee alla famiglia il fidecommesso, a condizione che assunsero il nome Mazzarosa, circostanza che si verificò quasi subito perché Francesco IV, figlio appunto di Tommaso nato Nieri e di Maria Caterina, morì senza figli nel 1800 prima di morire Francesco Mazzarosa (1764-1800) aggregò Antonio di G. B. Mansi, con l’obbligo di prendere il solo cognome Mazzarosa ”.

2. La possibilità per Famiglie Sovrane feudali di aggregare famiglie nobili a loro vicine,  sia per ragioni di  alleanze matrimoniali che per motivi bellici ad es.

La patente di famigliarità e di aggregazione fu concessa alla fine del 1600 anche dai Marchesi Malaspina Signori di Mulazzo a Signorino Crescini che aggiunse al proprio, il cognome Malaspina e ne inquartò l’arma alla propria.

Gli Appiani originari di Pisa furono aggregati alla famiglia di Aragona nel 1465 e fioriscono tutt’ora con il cognome Appiani d’Aragona.

I San Martino aggregarono i Marchetti, i Birago detti di San Martino di Vische e i Perrone. Nel privilegio del 1582 è detto che gli aggregati: “ debbano e possano gioir e godere di tutte le honoranze, preheminenze, privilegi, dignità, gradi, titoli, immunità, asili, diritti, ragioni, concessioni, armorie, insegne, et altre cose….., siccome essi fossero nati et procreati dal loro stesso ceppo, agnatia, prosapia et sangue”.

 

Si sente spesso parlare di “falsi ordini cavallereschi”, come evitare di incorrere in simili “bufale”?

La Repubblica Italiana possiede i propri Ordini ed attraverso il Ministero degli Affari Esteri autorizza l’utilizzo delle decorazioni degli Ordini dello Stato Città del Vaticano, dello SMOM e delle dinastie che regnarono sugli Stati preunitari.

Vi sono poi gli Ordini non nazionali di matrice dinastico – familiare, l’uso delle cui decorazioni non è autorizzato direttamente dal Ministero competente ma che sono comunque legittimi, si pensi agli Ordini della Casa Reale del Portogallo o del Montenegro.

Altrettanto legittimi sono poi quegli ordini cavallereschi non nazionali che fanno capo a titolari di Fons Honorum legittima pertanto che si sono sottoposti al giudizio della magistratura che ad oggi è l’unico organo competente in materia.

Al di fuori di queste ipotesi ci possono essere i veri e propri tentativi d’imbroglio !

Petrini Mansi, più o meno quante cause le capita di risolvere durante l’anno e qual’ è stata fino ad ora quella più ostica?
È impossibile redigere una statistica, infatti ogni singolo fascicolo che ho sulla mia scrivania presenta una sua specifica complessità che esige un profondo ed attento studio ed una imprescindibile (in questo campo più che in altri) professionalità.

 

Massimo Bosis.

 

 

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